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Mag

Non Tutti lo sanno...

Non tutti conoscono le persone impegnate nella realizzazione di un sito web, e fare il webmaster non è un lavoro semplice nè per tutti.

E' necessario infatti conoscere regole ben precise, sia sui linguaggi di programmazione che sugli aspetti grafici alla base della costruzione di un sito web. Ma tutto ciò non basta per rendere un prodotto "a norma di legge". Oltre alle canoniche leggi del w3c o dell'accessibilità che possono rendere un sito più o meno accessibile o "user-friendly", c'è da tenere in cosiderazione la legislazione italiana. Sembrerà ovvio, ma non è poi cosi immediato associare internet al codice civile!
In italia esistono tante persone che si improvvisano webmaster e quanto segue in questo articolo è una delle sventure in cui si può incappare quando ci si mette nelle mani sbagliate.


Una legge in vigore dal Dicembre 2001 (articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001) obbliga le aziende italiane che possiedono un sito internet a pubblicare, sul sito stesso, determinate informazioni relative alla loro attività.
Il riferimento è all'articolo 35 - comma 1 - del DPR 633/72 il quale obbliga i soggetti in possesso di partita IVA in possesso di un sito web, a rendere noti e visibili i dati relativi alla loro attività.
Non si tratta di una notizia "fresca", ma con mio rammarico noto che che quasi nessuno, anche tra gli addetti ai lavori, sembra esserne a conoscenza.
La mancata esposizione dei dati a cui l'articolo fa riferimento è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.
Inoltre, a luglio 2009, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161, la Legge comunitaria 2008 - L. n.88/09 - che recepisce una serie di obblighi comunitari.Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l’art. 42, che prevede alcune modifiche agli articoli 2250 e 2630 del codice civile.
Tali modifiche riguardano in particolar modo le società di capitali. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta ed i dati relativi all'iscrizione e il numero di iscrizione. E' necessario rendere noto anche numero e ruolo dei soci ed eventuali liquidazioni.
Le sanzioni previste dall'art.2630 c.c. si applicano per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00 da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

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